Mani in pasta con il rendiconto consolidato

La “ricetta” per la redazione del rendiconto finanziario consolidato non prevede struttura e contenuto propri, ma occorre rifarsi alla normativa prescritta per il rendiconto finanziario.

Con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139, il rendiconto finanziario è diventato parte integrante del bilancio consolidato, insieme a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Per l’estrema rilevanza delle informazioni che questo strumento è in grado di fornire, l’obbligo va salutato con soddisfazione, conseguente all’utilità che il lettore del bilancio consolidato ne ritrae.

Premesso che il rendiconto finanziario dev’essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria del complesso di imprese facenti parte dell’area di consolidamento, il legislatore impone che, laddove l’applicazione delle disposizioni normative non consentano di pervenire a questi obblighi, è a cura degli amministratori l’identificazione delle notizie supplementari che devono essere fornite, per raggiungere lo scopo.

Questo comporta che il redattore del rendiconto finanziario si troverà a definire struttura e contenuti di questo documento in modo da fornire informazioni utili per interpretare ed evidenziare l’andamento finanziario del Gruppo.

Per la struttura del rendiconto finanziario consolidato, si deve fare riferimento all’art. 32 del D.Lgs. n.127/1991, rubricato “Struttura e contenuto dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e del Rendiconto finanziario consolidati”, il quale prevede che la struttura e il contenuto del Rendiconto finanziario consolidato è quello prescritto per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nell’area di consolidamento, quindi, di fatto, per la sua costruzione si rinvia all’Oic 10, così come ribadito dal par.36 dell’OIC 17.

Quindi, i redattori sono tenuti a scegliere se presentare uno schema di rendiconto finanziario consolidato con il flusso di cassa dell’attività operativa determinato con il Metodo indiretto oppure diretto. Oltre all’attività operativa, nel rendiconto finanziario consolidato, deve essere indicato anche il flusso di cassa derivante dall’attività di investimento e il flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamento.

Una variante che contraddistingue formalmente il rendiconto consolidato è l’inserimento all’interno dell’attività d’investimento del flusso di cassa derivante dal corrispettivo pagato o incassato a seguito di un’eventuale acquisizione o cessione di una società controllata, entrambi al netto delle disponibilità liquide.

Va detto anche che la costruzione del rendiconto finanziario consolidato è tutt’altro che automatica e richiede una precisa conoscenza del Gruppo e dei criteri di valutazione adottati, nonché delle operazioni intercorse nell’esercizio, delle relazioni esistenti tra le società partecipate, degli effetti delle oscillazioni delle valute coinvolte e la realizzazione di specifiche rettifiche soprattutto in presenza di cambiamenti dell’area di consolidamento.

In linea generale, le modalità operative con cui costruire il rendiconto finanziario sono principalmente due:

  • costruzione del rendiconto finanziario consolidato partendo dai dati consolidati dell’esercizio in corso e di quello precedente;

  • costruzione del rendiconto finanziario consolidato attraverso il “consolidamento” dei rendiconti finanziari predisposti dalle singole società per la redazione del proprio bilancio d’esercizio.

Attenzione particolare dev’essere riservata all’utilizzo della seconda metodologia, in quanto occorre consolidare i rendiconti delle singole imprese effettuando specifiche rettifiche finalizzate all’elisione di tutti i flussi finanziari infragruppo.

Quindi, solo una costruzione particolarmente attenta, ponderata e professionale, del rendiconto finanziario consolidato consente di pervenire ad un documento in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei flussi finanziari generati dal gruppo.

Rappresentazione che per qualsiasi lettore, interno o esterno, rappresenti lo specchio dell’andamento finanziario del gruppo.

Bibliografia

A.Devalle, F.Rizzato, Il rendiconto finanziario consolidato, Contabilità e bilancio, 2017

C.Aprile, Il rendiconto finanziario consolidato: punti critici e particolari attenzioni, Amministrazione e finanza, n.5, 2019

D.Lgs. n.127/1991 disciplina delle modalità di redazione del Bilancio consolidato

Principio OIC 10, Rendiconto finanziario, Organismo Italiano Contabilità, Dicembre 2016

Principio OIC 17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, ultimo aggiornamento Dicembre 2017

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